1. Se nell'etichettatura di un prodotto ottenuto all'interno dello Stato italiano o all'interno di qualunque Stato della Comunità europea, figurano i termini di cui all'articolo 17, o i rispettivi derivati e abbreviazioni, l'etichetta deve recare anche le seguenti indicazioni:
a) il numero di codice di cui all'articolo 22, comma 7, dell'organismo competente
b) se non è utilizzato il logo di cui all'articolo 19, la dicitura «biologico», in lettere maiuscole.
2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere apposte in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle relative decisioni adottate in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 3 e 7 della citata decisione 1999/468/CE, può altresì stabilire specifici criteri relativi alla presentazione e al formato delle indicazioni di cui al comma 1.
3. Per i prodotti importati da Paesi terzi, l'uso delle indicazioni di cui al comma 1 è facoltativo.